La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap deve essere presentata all’INPS, esclusivamente per via telematica.
La procedura si articola in due fasi distinte ma connesse tra loro:
Il medico curante invia per via telematica all’INPS il certificato medico digitale che attesta la patologia oncologica, le terapie in atto e lo stato obiettivo di salute del paziente. (costo del certificato: € 65).
- La copia del certificato viene consegnata all’interessato unitamente alla ricevuta di trasmissione.
- La seconda fase della procedura dovrà avvenire entro 30 gg. dall’invio del certificato medico digitale, avvalendosi di un patronato per la compilazione.
Presso il patronato dove il paziente si rivolge, viene consigliato di fare il riconoscimento contestuale di:
- Invalidità civile (L. 118/1971);
- Handicap (L. 104/1992);
- Collocamento obbligatorio (L.68/1999);
- Se ricorrono i requisiti è opportuno contrassegnare anche la richiesta di indennità di accompagnamento (L. 18/1980, L.508/1988, 509/1988).
La legge 80/2006 prevede che, in caso di patologia oncologica, la procedura sia molto rapida. La commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’Ast, che accerta la patologia oncologica, convoca a visita il richiedente entro 15/20 gg. dalla data di presentazione della domanda e l’accertamento dello stato invalidante avrà efficacia immediata, salvo che la commissione medica di verifica dell’INPS ritenga di sospendere gli effetti per effettuare accertamenti ulteriori. Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992) sono tre le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica:
- 11%: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale
- 70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale
- 100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante l’asportazione del tumore
Prestazioni riconosciute in base allo stato di invalidità:
- L’accertamento dello stato di invalidità civile e/o di handicap dà diritto a prestazioni socio-economiche, che dipendono dal grado di invalidità riconosciuto, dall’età e dal reddito.
- Al riconoscimento dell’invalidità civile del 100% consegue il diritto alla pensione di inabilità (13 mensilità annue di € 279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera € 16.532,10 e all’esenzione totale del ticket per farmaci e prestazioni sanitarie.
- Invalidità pari o superiore al 74%, fino al 99% si ha diritto all’assegno di invalidità (13 mensilità annue €279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera
- € 4.800,38 e se il malato è privo di occupazione ed iscritto alle liste speciali del collocamento obbligatorio.
- In entrambi i casi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’assegno o la pensione, se persiste lo stato di invalidità, si trasformano in assegno sociale.
Indennità di accompagnamento:
- Il diritto a percepire detta indennità, può essere collegato alla patologia oncologica, ma non è conseguenza necessaria.
- Infatti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento deriva dalla sussistenza di problemi di deambulazione o di autonomia nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione ecc.) che possono affliggere un malato oncologico.
- L’importo dell’assegno è pari a € 512,34 (anno 2016) per 12 mensilità, è cumulabile con la pensione di inabilità non è vincolato da limiti di reddito e di età e non è reversibile agli eredi.
NB: Nella tabella in allegato è possibile consultare gli ultimi aggiornamenti (anno 2020) riguardanti i benefici connessi alla percentuale di invalidità riconosciuta.
invalidità e benefici_riferimenti
fonte: ailar